La Corte di Giustizia UE stabilisce il rimborso totale delle commissioni d'agenzia in caso di voli cancellati

Modificato da: Tatyana Hurynovich

A metà gennaio 2026, è entrata ufficialmente in vigore una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) che impone un nuovo standard rigoroso per le compagnie aeree. In caso di cancellazione dei voli, i vettori sono ora obbligati a rimborsare ai passeggeri l'intero costo del biglietto acquistato, includendo senza eccezioni tutte le commissioni e i costi di servizio versati a intermediari esterni, come le agenzie di viaggio online. Questo verdetto dell'organo giudiziario supremo dell'UE pone fine a un lungo periodo di incertezza normativa, rafforzando in modo significativo la tutela dei consumatori nel mercato del trasporto aereo europeo.

La decisione ha risolto una disputa legale di lunga data riguardante i confini precisi del risarcimento dovuto. Attualmente, tutte le compagnie aeree che operano sotto l'egida del Regolamento CE 261/2004 — tra cui colossi del settore come Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways, Emirates e American Airlines — devono compensare la somma totale sborsata dal cliente, superando la vecchia pratica di rimborsare esclusivamente la tariffa base. Secondo la Corte di Giustizia Europea, la commissione applicata dall'agenzia costituisce una parte integrante e «inevitabile» del prezzo complessivo del titolo di viaggio, a patto che il vettore abbia autorizzato l'intermediario alla vendita.

L'impatto pratico di questa sentenza è immediato e si inserisce in un contesto di forti critiche per i recenti disservizi nel settore aereo. Le nuove misure regolatorie vengono implementate con urgenza dagli Stati membri dell'UE, inclusi Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. La rilevanza di tale intervento è stata evidenziata dagli eventi meteorologici estremi di metà gennaio 2026, quando il gelo invernale ha causato oltre 3.700 ritardi e 400 cancellazioni di voli in 14 nazioni europee. Il rafforzamento della normativa punta a garantire meccanismi di indennizzo più trasparenti ed equi dopo simili emergenze.

Un elemento cruciale chiarito dalla sentenza riguarda la responsabilità finanziaria per i costi sostenuti tramite terze parti. Nello specifico, la risoluzione di gennaio 2026 elimina una restrizione precedentemente in vigore, la quale stabiliva che il vettore dovesse conoscere l'esatto ammontare della commissione per essere tenuto al rimborso. D'ora in avanti, se una compagnia aerea ha delegato la vendita dei biglietti a un agente, la conoscenza specifica della cifra trattenuta dall'intermediario non è più un requisito necessario per procedere al rimborso integrale. Si tratta di una vittoria fondamentale per i viaggiatori, poiché obbliga le compagnie a farsi carico della piena responsabilità economica per i disservizi, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato.

Il Regolamento CE 261/2004, adottato l'11 febbraio 2004 per disciplinare i diritti in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato, vede oggi la sua funzione protettiva notevolmente ampliata da questa interpretazione giurisprudenziale. Ai passeggeri che subiscono la cancellazione di un volo viene ora consigliato di esaminare con estrema attenzione le proposte di rimborso ricevute, verificando che esse includano ogni onere accessorio pagato agli intermediari e non solo il costo netto del volo. Il sistema legale europeo conferma così la sua volontà di assicurare un elevato livello di protezione ai viaggiatori, adattandosi alla struttura sempre più complessa del moderno mercato delle prenotazioni turistiche.

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Fonti

  • Travel And Tour World

  • Avio Space

  • Eunews

  • CN

  • News from Malaysia

  • Bernama

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